Nuova ordinanza Fvg in vigore da lunedì 27/4
- Educommunity
- 3 mag 2020
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Take away, attività motoria nel comune e manutenzioni nautica i punti essenziali.
Per maggiori informazioni consultate i seguenti siti web:
Testo integrale ordinanza n. 11 > bit.ly/2VTIReo
Per maggiori informazioni riguardo all'ordinanza regionale emessa consultate il seguente sito web: bit.ly/2VTIReo

Richiamate integralmente a far parte integrante della presente ordinanza le motivazioni e le indicazioni dell’ordinanza n. 10/PCdel 13 aprile 2020e pertanto ogniqualvolta ci si rechifuori dall’abitazione deve essere, di norma, mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno unmetro;Considerato, altresì,che misura minima igienico-sanitaria rimane sempre il lavarsi spesso le mani anche con l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche;Valutatodi richiamare l’attenzione sul fatto che spesso non risulta possibile il rispetto della distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro, quale misura principale di contenimento, anche negli spazi aperti, eche quindi è necessario che le persone fisiche siano munite di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;Considerato, inoltre, che è necessario garantire un adeguato livello di protezione per le persone confinate negli spazi chiusi aperti al pubblico, ove possono sostare anche per lungo tempo e dove non è sempre possibile garantire una adeguata aerazione;Considerato, quindi, che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante distanziamento interpersonale minimo e che pertanto si rende necessario dotarsi di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;Rilevato, infatti,che le indicazioni del mondo scientifico indicano che attualmente l’unico strumento di prevenzione del contagio del virusrimane il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositividi protezione individuali;Vistol’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale;Considerato, più specificatamente, checon le misure finora adottatel’indice complessivo dei contagi in rapporto alla popolazione è il più basso tra quelli delle regioni del nord Italia, che il trend del numero dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva è in costante calo rispetto ai dati assunti al momento dell’emanazione della precedente ordinanza n. 10/PCdel 13 aprile2020;Consideratoche, quindi, è possibile consentire lo svolgimento di alcune attività che per propria natura possono essere svolte mantenendo il distanziamento sociale e anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e pertanto non sono potenzialmente in grado di determinare un aggravamento del rischio di contagio;Ricordatoil disposto di cui all’art. 1, comma 1 lett. f) del DPCM 10 aprile 2020, che dispone che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;Vistol’articolo 1, comma 1, lett. aa) del citato DPCM. che prevedela sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;Ritenuto che la citata lett. aa) del DPCM. 10 aprile 2020 risponde a una ratio che mantiene piena attualità, alla luce dell’alto rischio di contagio legato alla vicinanza delle persone intente a mangiare;Visto l’articolo 1, comma 1, lett. z), del citato DPCM. 10 aprile 2020 che consente l’esercizio dell’attività di vendita dei generi alimentari e di primanecessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e cheanche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;Rilevato che gli esercizi di somministrazione di alimenti e le attivitàartigiane, possono esercitare la propria attività di vendita di cibo cucinato e bevande da asporto in quanto non risulta espressamentevietata dalle suddette disposizioni statali;Ritenutoinfatti che la lettura combinata dell’articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa)del DPCM richiamato, consente la vendita da asporto di cibi cucinati e di bibite purché vengaassicurata –come già avviene intutti gli altri esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico – la sussistenza dei requisiti igienico sanitari,il rispetto dell’obbligo di utilizzare lemascherine, il mantenimento della distanza interpersonale minimadi almeno un metroe le altre condizionioperative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l’ingresso controllato dei clientie la consegna ad essidelle confezioni acquistate ai fini dell’asporto;Preso atto, inoltre, che la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risultanotevolmente aumentata, per effetto della permanenza presso le proprie abitazioni prevista dalle misure di contenimentoe dell’attivazione del lavoro agile;Preso atto,altresì,che in tutto il periodo di sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione leaziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque inpunti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della venditache della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico dellatutela della salute;Valutatal’opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari daparte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sulpresupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantite dalconsumatore al momento dell’asporto; Consideratala necessità di stabilireche la vendita per asporto sia effettuata previa ordinazione da remotoe non presso l’esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinatiavvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario allaconsegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure contenute nella ordinanza 10/PC del 13 aprile 2020; Dato attoche le disposizioni di cui al DPCM del 10 aprile 2020 comportano l’obbligo, per tutti, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, solo per le specifiche necessitàovvero di assoluta urgenzain esso individuate, autocertificando tali necessitàe assoluta urgenzaper l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;Ritenutodi definire l’ambito entro il quale è possibile svolgere l’attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, facendolo coinciderecon ilterritorio del proprio Comune, purché si indossi la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, valutando così adeguatamente bilanciata l’esigenza di non comprimere più dello stretto necessario la libertà di movimento delle persone con la salvaguardia della salute; Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha una precipua vocazione turistica che comporta la necessità di approntare da subito l’avvio di attività che, nel quadro normativo vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, garantiscano la ripresa dell’operatività del tessuto produttivo di settori che, altrimenti, sarebbero inattiviper tutta l’annualità 2020; Precisato che tra le attività cui si fa riferimento con il presente atto sono ricompresele prestazioni di carattere artigianale rese da terzi e dai proprietari in forma individuale, per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio, nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinariain quanto sono interventi di norma eseguiti all’aperto ovvero inpresenza di poche unità di personale –precipuamente artigiani o piccole aziende o addirittura direttamente i proprietari–e che, soprattutto, non richiedono particolari allestimenti per spazi comuni di cantiere;Ritenutoper tali ragioni di consentire, le prestazioni di carattere artigianale rese da terzi e dai proprietari in forma individuale, per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni dadiporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria; Ritenutodi prevedere, anche a conferma, le seguenti misure di contenimento e di comportamento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di rallentare la diffusione dell’epidemia da COVID –19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: ORDINA: che sia consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui alla Ordinanza n.10/PC del 13 aprile 2020.

La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione da remoto, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina o copertura naso e bocca e garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto dellemisure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;2.chesia consentito svolgere individualmente attività motoria,limitatamente apasseggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno unmetro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza; che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni dadiporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria; che sia obbligatorio negli esercizi commercialidi generi alimentari l’utilizzo dei guanti monousoe la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingressodell’esercizio stessoe laddove vi sia manipolazione dell’ortofrutta, del pane o di altri alimenti; che sia obbligatorio negli altri esercizi commerciali al dettaglio,aperti ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di mettere a disposizione dei clienti e prima dell’accesso idonee soluzioni idroalcoliche per le mani; che rimangano confermate, per quanto non espressamente regolate dalla presente ordinanza, le diposizioni contenute nell’ordinanza n. 10/PC del13 aprile 2020. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza ha validità dal 27/04/2020 al 03/05/2020.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti edai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Trieste-Palmanova, 26aprile 2020.
IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
F.to dott. Massimiliano FEDRIGA
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